corte di cassazione

Il danno da vita di relazione non è un’autonoma voce di danno non patrimoniale giustificante la c.d. personalizzazione del danno.

La Suprema Corte di Cassazione chiarisce come il c.d. danno da vita di relazione (rectius danno dinamico – relazionale) non sia un’autonoma voce risarcitoria di danno non patrimoniale, giustificante la c.d. personalizzazione, bensì come le conseguenze pregiudizievoli nella vita del danneggiato rappresentino proprio l’an del danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale dunque è un danno dinamico – relazionale classificabile come biologico ovvero esistenziale a seconda dell’interesse, di volta in volta, offeso.

La c.d. personalizzazione del danno, quale aumento del quantum del risarcimento del danno, è una mera componente del danno biologico, esistenziale ovvero morale, richiedibile unicamente nell’ipotesi in cui il c.d. danno conseguenza, nel caso concreto, risulti speciale, eccezionale, secondo il parametro dell’id plerumque accidit.

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