La Suprema Corte di Cassazione, nell’allegata ordinanza, si occupa del c.d. contratto autonomo di garanzia, precisando in quali ipotesi l’impermeabilità tra quest’ultimo e il contratto base venga a meno.
In particolare la vexata quaestio è rappresentata dal fatto se il garante possa opporsi alla pretesa di pagamento di interessi anatocistici da parte di un Istituto di credito.
I Giudicanti ritengono proprio questo un caso in cui il garante può opporsi alla pretesa del creditore in quanto la pattuizione anatocistica è nulla per contrarietà a norme imperative (art. 1283 c.c.).
