L’illecito ambientale come illecito aquiliano. L’applicabilità retroattiva dell’ordine di bonifica ex art. 244 d.lgs n. 152/2006 anche alla società non responsabile incorporante.

Nella sentenza de qua viene statuito come l’ordine di bonifica di cui al vigente codice dell’ambiente possa intervenire anche per fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, anche nei confronti di società non responsabili, ma aventi causa per fenomeni modificativi dell’ente.

Tale principio di diritto discende: dalla qualificazione dell’illecito ambientale ai sensi dell’art. 2043 c.c.; dalla sussunzione dell’ordine di bonifica nel novero dei rimedi non punitivi, ma risarcitori; dalla normativa in materia societaria.

In tal senso il supremo Consesso ricorda come l’illecito ambientale sia nato nella prassi già negli anni ’70 e come esso sia sempre stato inquadrato nel novero dell’illecito aquiliano, avendo la sua positivizzazione, a opera della legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, mera funzione ricognitiva.

I Giudici poi affermano come l’ordine di bonifica altro non sia se non il rimedio, seppur potenziato (non vi è il limite dell’eccessiva onerosità), di cui all’art. 2058 c.c. Sicché, qualificato in tali termini, l’istituto de quo non può ritenersi punitivo ai sensi della normativa CEDU con conseguente inoperatività del principio di riserva di legge e, soprattutto, di irretroattività.

Infine l’Adunanza Plenaria statuisce come a nulla osti il fatto che il destinatario dell’ordine di bonifica non sia il soggetto responsabile per l’illecito in quanto, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., “… la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.”, ricordando come la responsabilità da illecito extracontrattuale altro non sia se non quell’insieme di conseguenze a cui il soggetto deve sottostare a cagione della sua condotta, primo tra tutti l’obbligo risarcitorio.

AP N. 10 DEL 2019

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