
La Suprema Corte di Cassazione, nella Sua massima composizione, effettua un’approfondita analisi, storica e teleologica, sulla normativa in materia di immobili abusivi, rispondendo ai seguenti quesiti.
In primo luogo se, nonostante la littera legis, l’atto di scioglimento della comunione rientri tra quelli contemplati dall’art. 40 della legge n. 47 del 1985 (ancora in vigore).
I Giudici rispondono alla riferita quaestio positivamente, interpretando la disposizione sulla scorta sia del criterio storico, sia di quello letterale, sia ,infine, utilizzando il criterio teleologico. Invero in prima battuta,si evidenzia come il previgente art. 17 n. 47/85 vietasse espressamente lo scioglimento della comunione su immobile abusivo, diversamente dal vigente art. 46 d.p.r. 380/2001; secondariamente si precisa l’ambito applicativo dell’art. 46 cit. d.p.r., attinente gli effetti degli atti giuridici vietati e non già l’oggetto, diversamente dall’art. 40 cit. d.p.r.; infine si pone l’accento sul fatto che rappresenterebbe un nonsense vietare la compravendita o la costituzione di diritti reali su immobili abusivi, ma ammettere lo scioglimento della comunione sugli stessi.ssuu 25021 2019
In secondo luogo la Corte di Cassazione si interroga sulla equipollenza, per i predetti fini, tra l’atto di scioglimento di una comunione ordinaria e quello di divisione ereditaria, rispondendo positivamente alla domanda se, posto che l’atto di scioglimento della comunione ordinaria rientra nell’ambito di applicazione del cit. art. 40, vi rientri quindi anche l’atto di divisione ereditatria In particolare i Giudici sconfessano tutti gli argomenti posti a sostegno della differenziazione tra i due citati atti evidenziando che l’atto di scioglimento di una comunione ereditaria non è un atto mortis causa in quanto i suoi effetti non dipendono dalla morte del de cuius; che non si ravvisa alcuna disparità di trattamento tra la divisione ereditaria testamentaria e quella contrattuale ovvero giudiziale in quanto il fine del d.p.r 380/2001 è quello di rendere non negoziabili gli atti tra vivi aventi per oggetto lì immobile abusivo; che non è corretto ritenere che l’atto di divisione, avendo effetti retroattivi, ha natura dichiarativa, in quanto, per contro l’atto di divisione ha efficacia ex tunc proprio perché produce effetti costitutivi, altrimenti non vi sarebbe alcun effetto da far retroagire