Sul tema esistono due soli precedenti della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 22/04/2000, n. 5281; Cass. Civ., 13.01.1981, n. 265) e un precedente del Tribunale di Milano (reso, però, in tema di marchio: Trib. Milano, 06.06.2015, n. 7029).
Trattasi di risolvere il problema dello sfruttamento autonomo e solitario da parte di uno dei cointestatari del brevetto, anche contro l’autorizzazione di altri cointestatari; conseguentemente l’applicabilità delle norme sulla comunione, in specie l’art. 1102 cod. civ. e le altre norme sull’amministrazione della cosa comune.
La sentenza allegata rappresenta, dunque, uno dei rari precedenti sul tema e, attualmente, si è in attesa dell’esito dell’appello notificato dal cointestatario non autorizzante l’avvenuto sfruttamento di quel brevetto; in particolare i temi sono due:
1) se un cointestatario possa sfruttare il brevetto senza l’autorizzazione dell’altro cointestatario;
2) se, nell’ipotesi di sfruttamento non autorizzato, si debba comunque risarcire/indennizzare il cointestatario non autorizzante.
La causa è in decisione innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, Sezione specializzata in materia d’impresa.
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d’impresa, sentenza dd. 14.05.2019 n. 1121