In linea con i precedenti giurisprudenziali, il Giudice udinese grava l’infortunato dell’onere della prova quanto al nesso causale tra la lamentata pavimentazione irregolare condominiale e la caduta di detto infortunato/residente/ciclista (con conseguente perdita di 8 denti), denunciante di aver perso l’equilibrio proprio a causa della presenza di una piccola buca, sita nel centro della rampa e lungo la discesa di accesso ai garages. Onere della prova ritenuto non assolto con conseguente rigetto della domanda di risarcimento extracontrattuale ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, l’aver transitato sulla buca, nonché l’aver subìto la perdita di equilibrio a causa della stessa fu oggetto del seguente iter istruttorio: a) non esiste un testimone diretto quanto all’istante di transito sulla buca con conseguente caduta; b) un residente che si trovava sul balcone al momento del sinistro, sentito poi come testimone, fu attenzionato nell’immediatezza dalle urla dell’infortunato e prese quindi immediata visione dell’accaduto, con tempestivo soccorso al malcapitato, riverso nel sangue con perdita di 8 denti; c) l’infortunato riferì all’istante di aver perso l’equilibrio con la bicicletta sulla predetta buca e la stessa versione venne riferita nell’immediatezza ad altro soccorritore condominiale; d) acquisito, a fronte di ordine di esibizione, il fascicolo assicurativo, risultò che quella irregolarità della pavimentazione della rampa esisteva da oltre due anni e che pure il teste soccorritore, quale pedone/residente, ebbe a inciamparvisi nel passato; e) sempre da tale fascicolo assicurativo si prese contezza del parere medico-legale del fiduciario della Compagnia di assicurazione il quale accertò il 3% d’invalidità permanente, non contestò il preventivo di spesa dentistica per €13.400,00 euro, evidenziando la compatibilità della perdita dei denti rispetto alla riferita caduta in avanti con il viso (ruota anteriore infilatasi nel buco).
Mentre i principi generali fatti propri da questo Giudice sono quelli di Cass. civ., Sez. III, 16/04/2013, n. 9140, riecheggiante il caso in esame è, invece, quello trattato dal Tribunale di Milano, 21 aprile 2023 n. 3309/2023 che accolse la domanda dell’infortunato senza alcuna ipotesi di concorso.
Pur essendo condivisibile il rigore tecnico in punto di nesso di causalità (in linea con il predetto pronunciamento della Suprema Corte), si osservano alcune criticità sul tema, con particolare riferimento alla fattispecie condominiale che qui ci occupa:
A) è mancato il ricorso alle presunzioni semplici e all’art. 1227, 1° comma c.c. per – almeno – una soluzione concorsuale; B) nell’infortunistica stradale (più frequente in tema di insidia e trabocchetto) e in quella condominiale quasi sempre non vi è un teste vigile e attento al momento dell’attraversamento della buca e del conseguente sinistro, affinandosi l’attenzione – il più delle volte – sul fotogramma statico immediatamente successivo (cioè, le relative conseguenze immediate); C) tal ultimo istante di necessità obbliga il giudicante alla ricostruzione mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, tanto da consentire la ricostruzione dal fatto noto al fatto ignoto; D) nel caso di specie: D1) affermare che la ruota anteriore investì quella buca, con conseguente caduta in avanti con il viso e la perdita dei denti anteriori venne giudicato plausibile dal medico della Compagnia; D2) nell’immediatezza di quel dolore lancinante e nella drammaticità di quella mutilazione (perdita di 8 denti anteriori) difficilmente l’infortunato avrebbe potuto avere la freddezza e la scaltrezza (immediatamente rappresentabile nella propria mente) d’inventarsi una storia strumentale per un successivo percorso risarcitorio; D3) pure il teste/pedone soccorritore ebbe a inciamparsi in quella buca nel passato.
In termini generali il gravoso onere della prova in punto sussistenza del nesso di causalità in questa materia comporterebbe quanto segue: l’Ente proprietario della strada pubblica ne uscirebbe sempre indenne a causa della prova diabolica richiesta quanto al nesso causale (per i quattroruote, l’insidia e trabocchetto potrebbe anche non essere stata interessata dall’impatto delle ruote), eludendo così la manutenzione della vasta rete stradale; l’Amministratore di condominio (compensato pure per la custodia) potrebbe evitare le opere di manutenzione, perché sostituite dalla doverosa attenzione dei residenti conoscitori del luogo.
Vien da constatare il fatto che nell’insidia condominiale si arriverebbe all’esito paradossale di sostituire l’obbligo di custodia dell’amministratore con il maggiore dovere di attenzione dei residenti, così beneficiando i condomìni (e le loro compagnie di assicurazione) di un facile cliché – come soluzione sul nesso causale – per tutti i casi di sinistri da insidia e trabocchetto; nella stessa situazione, all’inverso, il danneggiato avrebbe un onere probatorio oltremodo gravoso, perché richiedente la presenza di un testimone vigile nell’istante fatale del sinistro. Il fatto – poi – che al residente sia richiesta una maggiore attenzione, in quanto conoscitore dell’ambiente, pone l’ulteriore problema pratico dei soggetti non residenti del condominio (ospiti saltuari, ma pensiamo anche alla clientela degli uffici); sembrerebbe, a tal punto, che per soggetti residenti e soggetti non residenti si potesse pervenire a soluzioni differenziate; un tanto nonostante il fatto che pure per i residenti ci sarebbero delle riflessioni da fare: i residenti tendono ad affidarsi al comfort e alla sicurezza dell’ambiente familiare (il tema degli infortuni domestici) e un tanto pure in situazioni transitorie di cattiva salute, stanchezza e disabilità.
In conclusione, nel dover contemperare i principii giurisprudenziali con le predette esigenze pratiche, forse un oculato uso delle presunzioni semplici e un’attenta graduazione concorsuale ex art. 1227, 1° comma c.c., potrebbero meglio affrontare il caso dell’insidia e del trabocchetto condominiale.