Le conseguenze del patto di prova nullo con recesso datoriale durante il periodo di prova: art. 3, 2° comma, D.Lgs n.23/2015 (o art.2?). Un commento a Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, sentenza 24/09/2025, n.594/2025.

Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, con sentenza 24/09/2025, n.594/2025 fa proprio il precedente di Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29/08/2025, n. 24201, valorizzante a sua volta Corte Cost., 16/07/2024, n. 128.

Anche in forza di Corte cost., Sent., 22/02/2024, n. 22 l’argomento non sembrerebbe chiuso quanto alle conseguenze della nullità del patto di prova e della conseguente invalidità del licenziamento; un tanto perché simil recesso (per effetto della nullità del patto di prova) cozzerebbe contro la norma imperativa dell’art.1 L. n.604/1966 e le nullità per contrarietà a norme imperative vengono trattate dal Legislatore delle tutele crescenti (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ”) con l’allocazione nell’art. 2 del D.Lgs n.23/2015, piuttosto che nell’art.3. Se si preferisce, nel dosimetro del Legislatore per le tutele crescenti le nullità del licenziamento per contrarietà a norme imperative dovrebbero incontrare la più severa scure dell’articolo 2, piuttosto che il più attenuato rimedio dell’art. 3, secondo comma, riservato quest’ultimo all’ipotesi dell’insussistenza materiale del fatto (ad asserito/indimostrato presupposto del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo/soggettivo). Eppure, e per fare un esempio, in altro àmbito la nullità del licenziamento per causa di matrimonio porta, come conseguenza, all’applicazione dell’art. 2 e non dell’art.3 (cfr. Corte d’Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 12/04/2021, n.212); per altri esempi, cfr. Cass. Civ., Sez. lav., Sentenza, 10/10/2025, n.604, Tribunale di Milano, Sez. lavoro, 04/01/2022, n.2963 e Tribunale di Mantova, Sez, lavoro, 11/11/2020, n.112.

Sull’argomento s’imporrà il ripensamento suggerito dai precedenti della giurisprudenza di merito, approdati alle conseguenze di cui al predetto art.2: Tribunale di Ravenna, 12/09/2024, n.302 (posteriore a valorizzata Corte Cost. n. 22/2024) e Corte d’Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 08/03/2023, n.258 (anteriore al predetto pronunciamento del Giudice delle Leggi).

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