Sul tema della portabilità delle obbligazioni pecuniarie sono recntemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 17989/2016
La questio sulla quale sono state chiamate ad intervenire le Sezioni Unite riguardava l’estensione della disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 1182 c.c. che, in relazione al luogo dell’adempimento delle obbligazioni, specifica che l’obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore […]. Da questa norma vi era un orientamento che prevedeva la portabilità di tutte le obbligazioni pecuniarie ex art. 1277 c.c. Tale interpretazione era densa di risvolti pratici:
- Il debitore si intenderebbe onerato di adempiere al domicilio del creditore (portabilità) anche a fronte di una obbligazione che, benché pecuniaria, non sia certa nel suo ammontare, cioè sia illiquida
- Anche le obbligazioni pecuniarie illiquide sarebbero sorrette dal favorevole regime della mora ex re di cui all’art 1219 n.3 c.c..
- Il creditore di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, anche se non determinata nel quantum, potrebbe deviare rispetto al foro generale del convenuto optando per il foro facoltativo di adempimento delle obbligazioni ex artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., permettendo così di convenire il debitore nel foro del creditore.
Le Sezioni Unite hanno rigettato questa impostazione sulla base dei seguenti assunti:
- Lo schema dell’articolo 1182 è di una norma in favor debitoris, così da intendersi ai sensi della clausola residuale di cui all’ultimo comma della norma. Inoltre, secondo una interpretazione teleologica, la ratio della portabilità è insita nella intrinseca determinatezza delle obbligazioni pecuniarie liquide, sicchè sarebbe eccessivamente oneroso per il debitore imporre un adempimento al domicilio del creditore per una somma non determinata nel suo ammontare. La portabilità è infatti connessa alla determinatezza o facile determinabilità dell’ammontare del quantum debeatur.
- Anche la mora ex re delle obbligazioni portabili è prevista a favore del creditore, ma solo laddove l’ammontare sia specificamente determinato. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere imputabile al debitore anche un ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria illiquida, laddove il debitore ben potrebbe non adempiere proprio a causa della indeterminatezza dell’oggetto dell’obbligazione.
- La regola derogatoria del foro facoltativo ex 20 c.p.c. rappresenta una eccezione rispetto al foro generale del convenuto (actor sequitur forum rei). A sua volta questa regola generale risponde al principio costituzionale della predeterminazione legale del giudice naturale precostituito per legge ( art. 25 cost). Consentire al creditore di derogare rispetto ad una norma costituzionale, anche a fronte di una somma illiquida rappresenterebbe infatti una illegittima e arbitraria deviazione rispetto al giudice naturale, che è quello del domicilio del debitore- convenuto.
Tale approdo delle Sezioni Unite rappresenta allo stato jus receptum, ulteriormente confermato da una Sezione semplice (Cass. Sez VI 7722/2019). Secondo questa visione dunque la portabilità è esclusa in tutti i casi in cui la determinatezza del quantum debeatur necessiti di un ulteriore titolo giudiziale (sentenza di accertamento e condanna) ovvero convenzionale (accordo tra debitore e creditore sull’ammontare). L’obbligazione pecuniaria sarà comunque da intendersi portabile qualora la liquidità, ancorché non determinata, sia facilmente determinabile da un mero calcolo aritmetico, laddove cioè il quantum sia desumibile per relationem rispetto ad un altro parametro certo (ad esempio la provvigione determinata sulla percentuale delle vendite dell’agente)
Qui di seguito la sentenza oggetto del commento.