Con la storica pronuncia n. 125 del 19 maggio 2022 la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 18 Stat. Lav., settimo comma nella versione aggiornata dalla c.d. Legge Fornero (L. 92/2012), nella parte in cui esige che l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo debba essere manifesta.
L’intervento riguarda la conseguenza del licenziamento illegittimo in caso di insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
A seguito della riforma Fornero la tutela piena (quella reitegratoria) nel caso dell’assenza del suddetto motivo era relegata alla non facile dimostrazione della manifesta insussistenza della causa di licenziamento.
Qualora dunque un lavoratore venisse licenziato con l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, ma lo stesso, per congiunture processuali, non potesse essere facilmente dimostrato in giudizio, sicché la sua insussistenza non appaia manifesta, la tutela reale (quella reintegratoria) era negata.
La Corte Costituzionale ha argomentato l’illegittimità di questa norma sulla base dell’incompatibilità con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Infatti un lavoratore illegittimamente licenziato riceverebbe un trattamento significativamente diverso in base all’andamento probatorio del processo da cui emerga una manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo alla base del recesso datoriale. Nel caso di manifesta insussistenza vi sarebbe la reintegra sul posto di lavoro (nell’ipotesi di impresa di medio grandi dimensioni), qualora invece il giustificato motivo oggettivo fosse insussistente, ma la sua dimostrazione non fosse manifesta, la conseguenza sarebbe solo di natura risarcitoria. Il tutto, a detta della Consulta, implica un ingiustificato trattamento differenziato di situazioni sostanzialmente omogenee.
Allo stesso modo si riconosce una violazione del diritto alla difesa del lavoratore, il quale sarebbe onerato della dimostrazione della manifesta infondatezza, elemento probatorio nella sola disponibilità del datore di lavoro. Tutto ciò implica un’inversione dell’onere della prova, nonché una violazione del principio della vicinanza alla fonte della prova.
Il nuovo testo dell’art. 18, comma settimo, Legge Fornero, prevede quindi un ampliamento della tutela piena (reintegratoria) del lavoratore e un alleggerimento del suo onere probatorio.