La sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione interviene a risolvere un nodo giurisprudenziale circa la natura della nullità cui è affetto un particolare contratto di fidejussione bancaria. L’attenzione dei giudici di legittimità si è concentrata sul modello unilateralmente predisposto dalla banca avente una clausola di esenzione dall’applicazione dell’articolo 1957c.c. conforme al c.d. schema ABI 2003.
Come noto, tale esenzione mantiene la garanzia personale del fidejussore, anche a fronte di un istituto “poco diligente”, che non abbia cioè continuato le istanze presso il debitore principale entro i 6 mesi dalla scadenza del debito garantito. Il tutto in evidente svantaggio del privato garante, il quale rimarrebbe vincolato anche oltre il termine di legge.
Tale clausola, conforme allo schema ABI 2003, è stata tacciata di incompatibilità con la legislazione Antitrust (art. 2 comma 2 lett. a) l. 287/1990) da una decisione della Banca d’Italia (55/2005), e come tale affetta da nullità per contrarietà a norma imperativa (1418 c.c.)
La giurisprudenza dall’epoca aveva conosciuto due orientamenti circa l’estensione e la natura della nullità in oggetto:
- Da un lato si riteneva che la nullità di tale clausola si riverberasse su tutto il contratto di fedejussione, facendo venir meno a monte la garanzia prestata (nullità totale, dell’intero contratto di fidejussione- vitiatur et vitiat ).
- Dall’altro si argomentava nel senso della nullità parziale (1419 c.c.), cioè della caducazione della sola clausola, lasciando valido ed efficace il restante contratto secondo il principio utile per inutile non vitiatur.
Seguire l’una o l’altra via porta, come è chiaro, alla permanente vigenza della fidejussione, a fronte di un debito non ancora scaduto da 6 mesi, ovvero scaduto da oltre 6 mesi ma le cui istanze siano state diligentemente presentate e continuate di fronte al debitore principale dalla banca garantita.
Con la sentenza 41994/2021 le Sezioni Unite, a scioglimento del contrasto giurisprudenziale, hanno preferito quest’ultima impostazione, nel senso cioè di una nullità parziale ex 1419 c.c. della sola clausola conforme al modello ABI.
Il fidejussore rimane quindi vincolato dal contratto, con la specificazione che, stante la caducazione della clausola di esenzione, potrà invocare in il beneficio dell’articolo 1957 c.c. .