Il quesito formulato al Giudice europeo è se, anche del caso in cui vi siano più partecipanti alla procedura a evidenza pubblica, il meccanismo del ricorso incidentale paralizzante cozzi con il diritto dell’unione europea.
I Giudici di Lussemburgo rispondono in modo affermativo evidenziando come, anche in questo caso, vi è un interesse del ricorrente principale a che il suo ricorso sia giudicato fondato, in quanto non è dato a sapere se la PA si determinerà nel senso di annullare, anche in questo caso, l’intera gara ovvero di indire una nuova procedura perché le offerte regolari non soddisfano le attese della stazione appaltante. Inoltre, si afferma, il ricorrente principale non è tenuto a provare l’irregolarità di tutte le offerte e/o che la PA si determinerà nel senso di ripetere la gara, in quanto ciò renderebbe eccessivamente difficoltoso l’esercizio dei diritti tutelati dall’UE.