I nuovi criteri di determinazione dell’assegno divorzile

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono  recentemente intervenute con la sentenza n. 18287/2018 realizzando un deciso revirement in tema di determinazione dell’assegno  divorzile di mantenimento.

Secondo un primo, risalente, orientamento l’assegno  di  mantenimento era teso a garantire al coniuge istante il medesimo tenore di  vita goduto in  costanza di matrimonio. Questa sostanzialmente era la posizione sostenuta dalle Sezioni Unite 11490 e 11492 del 1990.

Secondo un’altra tesi,  fatta propria dalla Cassazione n.11504/2017, il diritto  all’assegno  divorzile dipendeva da un giudizio bifasico orientato all’individuazione dell’ an debeatur, e,  successivamente, alla determinazione del  quantum debeatur. La costruzione bipartita impediva la determinazione dell’ammontare qualora non  si riconoscesse, in  astratto,  la debenza dell’assegno. In particolare si riconosceva all’assegno una funzione eminentemente assistenziale, sicchè non era dovuto in  tutti i  casi in  cui il coniuge istante avesse i messi  sufficienti al proprio mantenimento. Secondo la citata sentenza il mutare dei contesti sociali  e culturali  hanno imposto un  ripensamento del vincolo del matrimonio da intendersi non più in una concezione patrimonialistica ma come atto di libertà e autoresponsabilità.

Rispetto  questo  approdo le Sezioni Unite del 2018 hanno riconosciuto un ulteriore valore all’assegno  divorzile. Esso, infatti, lungi  dall’avere una mera funzione assistenziale, è dotato di una finalità perequativa-compensativa. In tal senso  si convalida una tesi mediana tra  la posizione dell’ analogo tenore di  vita e quella dell’autosufficienza, valorizzando i contributi materiali  e morali offerti del  coniuge in costanza di matrimonio, per il progetto  della comunione di vita.  Ne deriva che in sede di determinazione del quantum sarà da valorizzare il  sacrificio personale e professionale del coniuge che potenzialmente si è concretizzato in una deminutio della propria capacità reddituale.  La funzione dell’assegno è dunque anche quella di provvedere ad una riequilibratura dei rapporti  patrimoniali alterati in funzione del matrimonio e del suo  successivo  fallimento.

Qui di seguito la sentenza oggetto del commento.

18287.2018

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