Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono recentemente intervenute con la sentenza n. 18287/2018 realizzando un deciso revirement in tema di determinazione dell’assegno divorzile di mantenimento.
Secondo un primo, risalente, orientamento l’assegno di mantenimento era teso a garantire al coniuge istante il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Questa sostanzialmente era la posizione sostenuta dalle Sezioni Unite 11490 e 11492 del 1990.
Secondo un’altra tesi, fatta propria dalla Cassazione n.11504/2017, il diritto all’assegno divorzile dipendeva da un giudizio bifasico orientato all’individuazione dell’ an debeatur, e, successivamente, alla determinazione del quantum debeatur. La costruzione bipartita impediva la determinazione dell’ammontare qualora non si riconoscesse, in astratto, la debenza dell’assegno. In particolare si riconosceva all’assegno una funzione eminentemente assistenziale, sicchè non era dovuto in tutti i casi in cui il coniuge istante avesse i messi sufficienti al proprio mantenimento. Secondo la citata sentenza il mutare dei contesti sociali e culturali hanno imposto un ripensamento del vincolo del matrimonio da intendersi non più in una concezione patrimonialistica ma come atto di libertà e autoresponsabilità.
Rispetto questo approdo le Sezioni Unite del 2018 hanno riconosciuto un ulteriore valore all’assegno divorzile. Esso, infatti, lungi dall’avere una mera funzione assistenziale, è dotato di una finalità perequativa-compensativa. In tal senso si convalida una tesi mediana tra la posizione dell’ analogo tenore di vita e quella dell’autosufficienza, valorizzando i contributi materiali e morali offerti del coniuge in costanza di matrimonio, per il progetto della comunione di vita. Ne deriva che in sede di determinazione del quantum sarà da valorizzare il sacrificio personale e professionale del coniuge che potenzialmente si è concretizzato in una deminutio della propria capacità reddituale. La funzione dell’assegno è dunque anche quella di provvedere ad una riequilibratura dei rapporti patrimoniali alterati in funzione del matrimonio e del suo successivo fallimento.
Qui di seguito la sentenza oggetto del commento.