La sezione Lavoro della corte di Cassazione con la sentenza 2 febbraio – 21 aprile 2022 n. 12745 amplia la tutela reale nel caso di licenziamento illegittimo.
L’interpretazione estensiva proposta dalla Corte riguarda il comma 4 dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (come riformato dalla legge Fornero). Alla luce della littera legis, infatti, la tutela reintegratoria sarebbe ammessa solo nell’ipotesi di un licenziamento posto in essere in un caso in cui la contrattazione collettiva preveda espressamente una più tenue sanzione conservativa per il medesimo fatto.
Con la pronuncia in commento gli Ermellini hanno permesso un’attività di sussunzione (e dunque di interpretazione) tra la condotta posta in essere (a fondamento della sanzione) e quella astrattamente contemplata nella contrattazione collettiva (formulata attraverso clausole generali ed ampie).
In tal modo, secondo questo nuovo orientamento, non sarebbe più necessario ravvisare l’identità della condotta punita con il licenziamento e quella invece prevista nella contrattazione collettiva come punibile con sanzione conservativa. Sarebbe sufficiente, infatti, che il giudice sia in grado di sussumere la fattispecie concreta nell’alveo della generale previsione del contratto collettivo per poter disporre la reintegra del lavoratore.