Le Sezioni Unite 20448/2014 si sono espresse sulla validità della richiesta del comodante di restituzione del bene qualora lo stesso sia stato assegnato con decreto giudiziale al genitore affidatario.
La causa emerse dalla concessione di Tizia, madre di Caio, di un immobile di sua proprietà affinchè sia destinato all’uso di casa familiare per il figlio Caio, la moglie Sempronia, e il loro figlio Tizietto. Nel contratto di comodato si faceva esplicito riferimento all’uso a casa familiare e la possibilità di richiedere ad nutum da parte del comodante la restituzione del bene, non essendo previsto alcun termine ex art. 1810 c.c. A seguito del fallimento della vita coniugale, il giudice assegnava a Sempronia, affidataria del figlio Tizietto, la casa un tempo destinata a casa familiare, e Tizia ne chiedeva dunque l’immediata restituzione.
La questione fu rimessa alle Sezioni Unite dal momento che si avvicendavano due teorie sul tema.
Da un lato si richiamava la lettera dell’art. 1810 c.c. per cui, in assenza di termine, il comodante, stante l’intrinseca gratuità del contratto, è abilitato a richiedere immediatamente il bene. Tale visione appariva in discrasia con l’esigenza di stabilità connessa all’uso dell’immobile destinato alla casa familiare.
Sulla scorta di questa osservazione le Sezioni Unite citate hanno dato prevalenza all’opposta interpretazione per cui sarebbe illegittima la richiesta di restituzione ad nutum dell’immobile in presenza di un decreto di assegnazione al genitore affidatario della prole.
Infatti la disciplina dell’art. 1809 trova applicazione non solo laddove il termine sia determinato, ma anche laddove lo stesso sia determinabile, per relationem, in funzione dell’uso, determinato, ed esplicitato nel contratto di comodato. È così che la destinazione dell’immobile a casa familiare è un uso incompatibile con l’assenza del termine e la possibilità dell’immediata richiesta di restituzione ad nutum da parte del comodante. Infatti l’evento della crisi coniugale non è per ciò solo idoneao a recidere il vincolo di utilizzo del bene concesso in comodato, soprattutto alla luce dell’ abitazione della prole in detto immobile.
La determinabilità del termine esclude dunque l’applicazione delle norme in tema di c.d. comodato precario implicando l’applicazione dell’articolo 1809 c.c. A mente di tale norma, infatti, il comodante può richiedere la restituzione del bene prima del termine solo a fronte di una giusta causa, rappresentata da un motivo di urgenza, imprevedibile, e sopravvenuto alla concessione del bene in comodato. In tal senso infatti il legislatore opera un bilanciamento tra la gratuità del contratto, l’esigenza di disporre del bene da parte del concedente e il legittimo affidamento del comodatario al godimento del bene fino al termine pattuito.
Nel caso di specie riportato, dunque, il supremo organo nomofilattico diede ragione a Sempronia, genitore collocatario del figlio Tizietto e assegnataria della casa familiare concessa in comodato dalla madre di Caio. La comodante, infatti non è abilitata a richiedere la restituzione del bene ad nutum dovendosi applicare la disciplina del comodato con termine pattuito (o determinabile dall’uso specificato dell’immobile). In tal senso non ha pregio l’argomento per cui il venir meno della vita coniugale ha determinato anche il venir meno dell’uso del bene a casa familiare. Infatti nel concetto di casa familiare rientra anche quello ove si svolge la vita della prole, in un’ottica di massima tutela dei minori e della stabilità della loro esistenza.
Le Sezioni Unite fecero dunque prevalere la stabilità dell’abitazione della casa familiare sancita dal decreto di assegnazione sull’esigenza del comodante di riottenere il bene. Tale richiesta sarà infatti legittima solo a fronte di una comprovata urgenza, imprevedibile e sopravvenuta che impone al comodante l’immediata restituzione del bene.
Qui di seguito la sentenza oggetto del commento.