Comodato di immobile adibito a casa coniugale

Le Sezioni Unite 20448/2014 si sono  espresse sulla validità  della richiesta del  comodante di restituzione del bene qualora lo stesso sia stato assegnato  con decreto  giudiziale al genitore affidatario.

La causa emerse dalla concessione di Tizia, madre di  Caio, di un immobile di  sua proprietà affinchè  sia destinato all’uso di  casa familiare per il figlio Caio, la moglie Sempronia, e il  loro figlio Tizietto. Nel  contratto di comodato  si faceva esplicito  riferimento all’uso a casa familiare e la possibilità di richiedere ad nutum da parte del comodante la restituzione del bene, non  essendo previsto alcun termine ex art. 1810 c.c.  A seguito del fallimento  della vita coniugale, il  giudice assegnava a Sempronia, affidataria del  figlio Tizietto, la casa un  tempo destinata a casa familiare,  e Tizia ne chiedeva dunque l’immediata restituzione.

La questione fu rimessa alle Sezioni Unite dal momento  che si  avvicendavano due teorie sul tema.

Da un lato  si richiamava la lettera dell’art. 1810 c.c. per  cui, in assenza di termine, il comodante, stante l’intrinseca gratuità del contratto,  è abilitato a richiedere immediatamente il bene. Tale visione appariva in discrasia con l’esigenza di stabilità connessa  all’uso dell’immobile destinato  alla casa familiare.

Sulla scorta di questa osservazione le Sezioni Unite citate hanno  dato prevalenza all’opposta interpretazione per cui sarebbe illegittima la richiesta di restituzione ad nutum dell’immobile in  presenza di  un decreto di assegnazione al genitore affidatario della prole.

Infatti  la disciplina dell’art. 1809 trova applicazione non solo laddove il termine sia determinato, ma anche laddove lo  stesso sia determinabile, per relationem, in  funzione dell’uso,  determinato,  ed esplicitato nel contratto  di comodato. È così che la destinazione dell’immobile a casa familiare è un  uso incompatibile con  l’assenza del  termine e la possibilità dell’immediata richiesta di  restituzione ad nutum   da parte del comodante. Infatti l’evento  della crisi coniugale non è per ciò solo idoneao a recidere il vincolo  di utilizzo del bene concesso in comodato,  soprattutto alla luce dell’ abitazione della prole in  detto immobile.

La determinabilità del  termine esclude dunque l’applicazione delle norme in tema di c.d. comodato precario implicando l’applicazione dell’articolo 1809 c.c. A mente di tale norma, infatti, il comodante può richiedere la restituzione del bene prima del  termine solo  a fronte di una giusta causa, rappresentata da un motivo di urgenza, imprevedibile, e sopravvenuto alla concessione del bene in  comodato. In  tal senso  infatti il legislatore opera un  bilanciamento tra la gratuità del contratto, l’esigenza di disporre del bene da parte del  concedente e il legittimo  affidamento del comodatario  al  godimento del  bene fino al termine pattuito.

Nel  caso  di specie riportato,  dunque, il supremo organo nomofilattico diede ragione a Sempronia,  genitore collocatario  del figlio Tizietto e assegnataria della casa familiare concessa in  comodato  dalla madre di Caio. La comodante, infatti non è abilitata a richiedere la restituzione del bene ad nutum dovendosi applicare la disciplina del comodato con termine pattuito (o determinabile dall’uso  specificato  dell’immobile). In tal senso non ha pregio l’argomento per cui il venir meno della vita coniugale ha determinato anche il venir meno dell’uso del  bene a casa familiare. Infatti  nel concetto  di casa familiare rientra anche quello  ove si svolge la vita della prole, in un’ottica di massima tutela dei minori e della stabilità  della loro esistenza.

Le Sezioni Unite fecero dunque prevalere la stabilità dell’abitazione della casa familiare sancita dal decreto di assegnazione sull’esigenza del comodante di  riottenere il bene. Tale richiesta sarà infatti  legittima solo a fronte di una comprovata urgenza, imprevedibile e sopravvenuta che impone al comodante l’immediata restituzione del bene.

Qui di seguito la sentenza oggetto  del commento.

20448.2014

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