La Suprema Corte di Cassazione, seppur non a sezioni unite, si pone in maniera recisa a favore della tesi dell’inammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso, sconfessando tutti gli argomenti tradizionalmente posti a sostegno della tesi opposta. I Giudici in particolare evidenziano come il primario limite all’ammissibilità della fattispecie in argomento sia rappresentato dal principio di legalità: invero la disciplina del concorso di persone nel reato ha la funzione di tipicizzare condotte che, diversamente, non sarebbero legalmente perseguibili sicché andrà dimostrata l’intentio legis per appurare se il legislatore intendesse perseguire il contributo colposo atipico nella realizzazione di un delitto doloso o meno. Conclusivamente la Corte, rimettendo al Giudice del rinvio, afferma come la fattispecie de qua, al più, potrebbe assumere rilievo, ex art. 41 c.p., rappresentando un concorso indipendente di cause.
