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Prosegue la saga relativa al possibile sfruttamento da parte di un contitolare, senza l’autorizzazione (e, anzi, contro il divieto) dell’altro contitolare di un brevetto.
La decisione della Corte d’Appello di Venezia, Sezione specializzata in materia d’impresa, pubblicata il 13/09/2021, n. 2364/2021, confermativa del primo grado, si pone di assoluto interesse, perché singolare sotto diversi profili, di sèguito evidenziati.
1) Tale decisione è obiettivamente contraria ai due precedenti di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 22/04/2000, n. 5281 e Cass. Civ., 13.01.1981, n. 265) e a un precedente del Tribunale di Milano (Trib. Milano, 09.06.2015, n. 7029, quest’ultimo reso in materia di marchio).
2) Quella stessa sentenza interpreta i principii fatti propri dalla giurisprudenza sulla proprietà comune dei beni materiali, sottoponendoli ad adeguamenti ritenuti necessari per la contitolarietà del brevetto; la particolarità sta nel fatto che la privativa, pacifica verso i terzi, non opererebbe tra i contitolari. Non solo: il contitolare che negasse l’autorizzazione allo sfruttamento (o, se si preferisce, vietasse lo sfruttamento) e, nonostante ciò, assistesse ugualmente allo sfruttamento unilaterale da parte dell’altro contitolare, non potrebbe ottenere – secondo la Corte veneziana – neppure l’invocato indennizzo. In sintesi: il contitolare dissenziente non potrebbe né vietare l’utilizzo solitario da parte dell’altro contitolare né – a sfruttamento pur avvenuto – ottenerne un indennizzo. A ben vedere, trattamento riservato al contitolare non troppo diverso rispetto quello riservato a terzi rispetto al titolo brevettuale.
3) Il tutto con la conclusione (quella appena qui sopra riportata) insoddisfacente sul piano pratico, perché verrà richiesta (specie in futuro) sempre di più la sinergia di forze e la concentrazione di capitali al fine di sostenere l’investimento di ricerca e, a fronte della prospettiva di non poter far valere la privativa da parte di un contitolare contro l’altro contitolare, chi mai si avventurerebbe in simile pericoloso percorso di comunione, pur con i vantaggi della concentrazione delle risorse?
Su tale sentenza della Corte veneziana si renderà necessario un nuovo – più aggiornato – pronunciamento della Corte di cassazione.
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